Trattenuta 2,50%
24/11/2024
[Dal sito UIL FPL Nazionale]
Si comunica l’avvenuta notifica dell’ordinanza con cui il Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Perugia ha rinviato alla Corte costituzionale la decisione sulla sollevata questione di legittimità dell’art. 26, comma 19, della Legge n. 448/1998.
Ricordiamo che, il contenzioso è stato avviato dalla UIL FPL già dall' anno 2010 contro l'illegittima trattenuta del 2,50% della retribuzione mensile lorda dagli Enti datoriali a danno dei pubblici dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 - e perciò assoggettati al regime del TFR sin dall’inizio del proprio rapporto di pubblico impiego - nel Comparto Sanità oltre che Regioni, AA.LL e CC.II.AA.
Infatti, proprio dall’art. 26, comma 19, della L. n. 448/1998 discende la normativa di attuazione e di esecuzione (nello specifico, l’Accordo Nazionale Quadro 20.07.1999 e il DPCM 20.12.1999) in forza della quale è a tutt’oggi applicata la su detta decurtazione stipendiale del 2,50%.
La UIL FPL vede ora accolta l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata nel contenzioso avviato. In particolare, il Giudice del lavoro di Perugia ha sottolineato come detta decurtazione retributiva determini un abbattimento dello stipendio mensile “…al di sotto della soglia della retribuzione tabellare prevista dalla Contrattazione collettiva per talune tipologie di prestazioni lavorative…” e si risolva, pertanto, in una violazione dell’art. 36 (oltre che dell’art. 3) della Costituzione, posto a tutela dei principi di proporzionalità e sufficienza retributive in rapporto all’attività prestata dai lavoratori.
Si apre, oggi, una nuova fase del complesso e articolato percorso giudiziario intrapreso a tutela dei lavoratori. Rinnoviamo il massimo impegno da parte di UIL FPL nel portare avanti la battaglia intrapresa.
Vi alleghiamo la modulistica necessaria per interrompere i termini prescrittivi per le lavoratrici e i lavoratori in regime di TFR assunti dopo il 31/12/2000 che in questi anni non hanno intrapreso alcuna azione vertenziale.